Presentiamo
in sintesi i contenuti della legge, articolata in cinque punti.
1.
Identikit del cyberbullo
Tra
i primi aspetti importanti il riconoscimento del termine
cyberbullismo. Entra pertanto per la prima volta nell`ordinamento una
puntuale definizione legislativa del fenomeno online. “Bullismo
telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia,
ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d`identità,
alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di
dati personali realizzata per via telematica in danno di minori.
Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un
familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio
abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo”.
2.
Eliminazione dei contenuti
I
minori sopra i 14 anni, anche senza l’intervento di un adulto.
possono chiedere al gestore di un sito, o al social media di
oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti dannosi diffusi in rete.
Se questo non avviene entro 48 ore, c’è la possibilità di
rivolgersi al Garante della privacy, per la tutela dei dati personali
che interviene nelle successive 48 ore.
3.
Il compito della scuola
La
legge prevede che in ogni scuola opererà un insegnante "antibullo"
che sarà il referente per il coordinamento di iniziative contro il
cyberbullismo. Il Dirigente scolastico invece si occuperà di
informare i genitori dei minori coinvolti in atti di bullismo
informatico e avrà anche il compito di attuare delle adeguate azioni
educative. In ugni scuola saranno realizzate attività per prevenire
e contrastare il fenomeno, come progetti di educazione alla legalità
e all’uso corretto di Internet e iniziative in collaborazione con
le forze di polizia.
4.
Il richiamo del questore
Se
si dovessero verificare dei casi in cui si è vittima di minacce,
ingiurie o trattamento illecito dei dati personali via web, fino a
che non vi sia una denuncia, il cyberbullo potrà essere ammonito dal
questore, che lo inviterà a non ripetere atti di violenza di tale
natura. Il questore, a seguito della raccolta di informazioni tramite
organi investigativi o persone informate dei fatti, potrà anche
chiedere la comparizione in persona del cyberbullo per ammonirlo in
forma orale e invitarlo ad assumere una condotta corretta.
5.
Il piano di monitoraggio e controllo
La
legge prevede infine che venga istituita una struttura presso la
Presidenza del Consiglio con lo scopo di realizzare un piano di
azione, per contrastare e prevenire il cyberbullismo e creare una
banca dati per monitoraggio del fenomeno.
Si
spera che questa legge sarà in grado di arginare un fenomeno che
colpisce il 7,1% delle ragazze e il 4,6% dei ragazzi. La fascia più
colpita è quella degli 11-13 anni: circa il 7% dichiara di essere
stato vittima una o più volte al mese di prepotenze tramite
cellulare o Internet mentre la quota scende al 5,2% se la vittima ha
un’età compresa tra 14 e 17 anni.
“Questa
legge” ha detto Paolo Picchio, papà di Carolina, “dà vita a
quello lei ha lasciato scritto, ai motivi che l’hanno spinta a fare
quello che ha fatto. E cioè che le parole fan più male delle
botte.”
“E’
una bella giornata per il Parlamento. Abbiamo mantenuto una promessa,
dando uno strumento utile a chi deve aiutare i nostri figli a
proteggersi”, ha sostenuto la Presidente della Camera Laura
Boldrini, mentre il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli ha
assicurato l’impegno del suo dicastero per l’attuazione della
legge che, ha sottolineato, fa prevenzione “a partire dalla scuola,
luogo principale di formazione, di inclusione e accoglienza.
Finalmente abbiamo imboccato la strada giusta”.
Logo antibullismo della classe 2^ B
(Scuola Media “G. Abbate”)
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